Prevenzione incendi strutture sanitarie e ambienti ospedalieri
Per garantire la continuità di un servizio sanitario, è essenziale considerare tutte le possibili situazioni d’implementazione e, basandosi su queste, identificare tutte le potenziali stimolazioni ambientali a cui può essere esposto e che necessitano di protezione. È chiaro che se un certo servizio sanitario deve essere assicurato anche in caso di incendio, le

decisioni relative al design degli ambienti e/o alle caratteristiche dei prodotti e dei sistemi/assemblaggi che contribuiscono alla continuità del servizio in questione, devono tenere conto non solo della stimolazione termica, ma anche di tutte le stimolazioni ambientali prevedibili, come il possibile contatto con l’acqua e le potenziali azioni meccaniche.
L’obiettivo di mantenimento della prestazione dei servizi di salvataggio viene raggiunto rispettando tre punti del decreto:
– La valutazione del rischio di incendio deve considerare un obiettivo aggiuntivo (rispetto alla RTO) perseguito dalla RTV 11, nel punto V.11.4: si richiede esplicitamente che, nel contesto della valutazione del rischio di incendio del capitolo G.2, deve essere adeguatamente considerata la continuità, anche in caso di incendio, delle cure di salvataggio eventualmente prestati nell’attività sanitaria. Per valutare il rischio di incendio per la continuità delle cure di salvataggio, ove previste, è necessario ottenere informazioni sulla Direzione Sanitaria riguardo i criteri di affidabilità da adottare nella progettazione delle reti di gas medico, dei sistemi di evacuazione gas anestetici e dei servizi forniti nelle aree TA2 al fine di creare eventualmente una ridondanza delle stesse considerando che, ad esempio, non tutte le sale operatorie sono interscambiabili.
– Le aree che potrebbero essere coinvolte nelle misure necessarie per garantire la continuità delle prestazioni sopra citate, oltre alle aree TA2 menzionate, includono: gli ambulatori di medicina nucleare, con la presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti.
Le interruzioni del servizio TB2, ad alto potenziale energetico, dovrebbero essere evitate, in considerazione della natura invasiva degli esami collegati. Soprattutto, luoghi e installazioni caratterizzati da un grado specifico di pericolosità, come ad esempio i punti di stoccaggio e distribuzione del gas medico (TK).
Gestione della sicurezza e prevenzione incendi strutture sanitarie
È necessario prestare particolare attenzione ai locali che alloggiano una sostanziale quantità di attrezzature elettriche ed elettroniche, tra cui l’infrastruttura ICT destinata alla somministrazione dei servizi sanitari, nonché i luoghi in cui sono installati i pannelli di distribuzione di energia elettrica di sicurezza (TT1).

Le modalità di uscita per le aree di tipo TA2 devono essere gestite in modo da garantire un movimento orizzontale progressivo. Tuttavia, il piano non dovrebbe essere limitato solo alle necessità dell’area, ma dovrebbe integrare anche la progettazione tecnologica di dette aree.
Ad esempio, in caso di incendi che richiedessero una procedura di movimento orizzontale progressivo da un’area TA2 ad un’altra, è imprescindibile che nel nuovo insediamento sia possibile preservare la continuità dei servizi sanitari avviati nella zona di origine. Ciò altrimenti potrebbe mettere a rischio la salute del paziente. Pertanto, come illustrato nella figura 1, il compartimento antincendio TA2 A/B dovrebbe essere completamente autonomo, in riferimento allo scenario di incidente progettato, rispetto al compartimento TA2.F/G.
Il paragrafo V.11.5.9 prescrive di garantire le seguenti performance per gli impianti tecnologici a sostegno delle strutture di tipo SA:
Risguardo dall’incendio della distribuzione elettrica partendo dal pannello principale di distribuzione, fino ai quadri dei seguenti comparti delle aree di tipo.
Garantire la continuità del servizio in situazioni di emergenza
All’interno dello scenario di un incendio che causa un esodo orizzontale progressivo da un’area TA2 ad un’altra, è essenziale che nell’area di arrivo sia possibile mantenere la stessa assistenza sanitaria partita dalla zona di provenienza.
Il mantenimento della funzionalità delle infrastrutture tecnologiche all’interno di ciascuna zona TA2 è fondamentale. Questo è particolarmente vero in situazioni delicate come quella di un incendio, dove queste infrastrutture devono garantire l’accesso a trattamenti che possono salvare vite.

Parallelamente, anche in caso di fuoco nell’area della ITC, deve essere assicurato il proseguimento dei servizi vitali. Pertanto, è cruciale avere un sistema di monitoraggio per verificarne lo stato operativo, sia all’interno del centro di controllo delle emergenze, sia in altre posizioni strategiche.
Relativamente alla corrente elettrica, per raggiungere le performance richieste dalle normative RTV per la sua distribuzione, è possibile fare riferimento alla Guida CEI 64-L-56:2021 o a pubblicazioni equivalenti. Questi documenti regolamentari, a livello nazionale, offrono agli operatori tecnici una serie di linee guida, suggerimenti e casi di studio per facilitare l’implementazione di uno standard tecnico (e.g., Sezione 710 e 751 del regolamento CEI 64-8).
Questa guida propone, tra l’altro, alcuni esempi di schemi di distribuzione, essenziali per garantire la continuità del servizio in caso di incendio. Sollecita inoltre a considerare i rischi associati a un malfunzionamento delle fonti energetiche, così come a valutare l’eventualità di una disfunzione della linea condivisa che possa costituire un rischio inaccettabile per il paziente.
È necessario esaminare attentamente questi ultimi due elementi, poiché possono rappresentare dei punti critici nell’adozione di alcuni sistemi di protezione da incendio, comunemente utilizzati per i servizi antincendio, se adottati nella loro forma originale per alimentare un servizio sanitario di emergenza.
Generalmente, un approccio adeguato alla progettazione di un sistema di sicurezza antincendio dovrebbe rispettare i criteri di protezione schematizzati.
Protezione dei servizi vitali in ambienti ospedalieri
Gli scenari critici che potrebbero derivare dallo schema presentato includono la dipendenza della continuità del servizio dalla frequenza di guasto dell’interruttore e le conseguenze derivanti dall’installazione dell’interruttore in uno dei due compartimenti dove sono posizionate le fonti.
Potrebbe risultare impossibile fornire alimentazione al sistema di sicurezza, nell’evento sfortunato di un incendio locale. Il rischio incendio nella linea commutata aumenta proporzionalmente con il numero di locali attraversati.

Nei servizi sanitari fondamentali, come ad esempio, le sale operatorie, è indispensabile rivedere ed adeguare le direttive di protezione dell’alimentazione. Un esempio potrebbe essere quello in cui si presenta l’adozione di configurazioni ridondanti per i commutatori (C1 e C2), oppure la creazione di spazi specifici dedicati ai pannelli di alimentazione.
In circostanze in cui un incendio dovesse scoppiare in una delle due aree di alimentazione, o in uno dei locali dei pannelli elettrici, la fornitura di energia sarebbe in ogni caso garantita. Se un incendio dovesse svilupparsi in una sala operatoria (ad es., Sala 1), la soluzione sarebbe di effettuare un’evacuazione orizzontale progressiva verso la Sala 2.
Tali ridondanze potrebbero essere rese inutili da procedure d’emergenza erronee. Per evitare questo, è necessario rispettare l’articolo 751.04.2.9 del GEI 64-8:2021, sia per gli impianti antincendio che per gli impianti di sicurezza sanitaria. Questo, in sostanza, determina che “I circuiti di sicurezza che servono ad essere attivi durante un incendio dovrebbero essere disattivati con uno o più dispositivi differenti dal primo a essere attivato, secondo le necessità del piano di emergenza”.
Continuità operativa e sicurezza
Un ulteriore elemento degno di nota riguarda le varie tipologie reti elettriche richieste dalla sezione 710 del GEI 64-8 per un’infrastruttura ospedaliera; solitamente si necessitano tre di queste:
– La rete di sicurezza con un ritardo massimo di commutazione di 0,5 secondi (art. 710.562.2.1), capace di garantire un’autonomia operativa di almeno 3 ore. Questo può essere diminuito ad 1 ora in caso di intervento di un generatore di emergenza.

– Una “rete di sicurezza” (o sistema di alimentazione di sicurezza) è necessaria per garantire il funzionamento continuo delle apparecchiature essenziali in caso di interruzione dell’alimentazione principale. Il “ritardo massimo di commutazione di 15 secondi” si riferisce al tempo massimo consentito per passare dall’alimentazione principale a quella di emergenza. Il funzionamento di impianti tecnologici come la stazione di condizionamento dell’aria, il Centro Elaborazione Dati e le reti gas medici devono garantire un’autonomia di almeno 24 ore. Medesimamente, la rete di sicurezza con un tempo di switch non inferiore ai 15 secondi (come specificato nell’art. 710.562.2.3) deve assicurare lo stesso livello di autonomia per sostenere i servizi ospedalieri residui.
L’uomo può ridurre le probabilità di fallimento con l’adozione di un layout che tenga in considerazione non solo errori casuali, ma anche quelli sistematici. Le serie CEI EN 61511 e 64508 sulla Sicurezza Funzionale possono fornire linee guida aggiuntive per lo sviluppo di sistemi in base a criteri di attendibilità sia per gli errori casuali che per quelli sistematici.
Per migliorare l’affidabilità di un sistema tecnologico, potrebbe essere utile implementare sistemi ridondanti, strutturati con N canali, di cui M funzionano simultaneamente per garantire la funzione richiesta, in conformità con l’architettura MooN.
Mantenere la continuità delle cure durante le emergenze
Relativamente alle reti di gas medici, alcune norme sottolineano i principi della Sicurezza Funzionale. Ad esempio, la norma ISO 7936-1 prescrive architetture ridondanti per l’alimentazione elettrica, per far fronte a guasti casuali o sistematici. Parallelamente, la norma ISO 7936-2 insiste sulla necessità di garantire la continuità del sistema di smaltimento del gas anestetico, anche in caso di un solo guasto.

Relativamente al sistema ITC medico, in assenza di norme di sistema, si potrebbero adottare i criteri di ridondanza e di layout menzionati precedentemente, prendendo in considerazione anche fattori quali la protezione antincendio. Attualmente, esistono cavi a fibra ottica conformi allo standard, ma anche numerose varianti che superano specifiche prove di resistenza al fuoco, inclusi quelli conformi alla norma CEI EN 50200.
Oltre a ciò, il paragrafo V.11.5.9 enfatizza l’esigenza di monitorare costantemente il funzionamento dei dispositivi tecnologici di sicurezza antisismica e sanitaria. In base alle regole di sistema applicabili, i sistemi obbligatori per il monitoraggio includono:
- Impianti elettrici, con enfasi sul monitoraggio delle protezioni dei circuiti per i servizi di sicurezza contro incendio e sanitari (Capitolo 56 norma CEI 64-8).
- Dispositivi di protezione antincendio (ad esempio UNI EN 12845).
- Sistemi di gas medici in conformità con le procedure definite nel capitolo 6 dello standard ISO 7396-1.
- Sistemi di smaltimento del gas anestetico secondo lo standard ISO 7396-2.
I tragici eventi del 3 giugno 2017 in piazza San Carlo a Torino, che causarono la morte di diverse persone e il ferimento di molte altre, seguiti da quelli a Manchester il 22 maggio 2017, hanno reso chiara l’importanza della sicurezza delle manifestazioni all’aperto alle autorità responsabili, in particolar modo al Ministero dell’Interno, l’autorità nazionale di sicurezza pubblica, secondo l’articolo 1 della legge 121/81. È comune ritenere che gli eventi all’aperto rientrino nelle attività di intrattenimento e spettacoli pubblici, che storicamente sono sempre state soggette ad ispezioni e normative da parte dello stato, in quanto sono considerate attività a rischio, tra le più rilevanti per la sicurezza pubblica. È importante notare, nell’ambito dell’esame delle regole relative agli eventi all’aperto, che esistono licenze o permessi, imposti dal Codice unico delle leggi sulla pubblica sicurezza (TULPS), che sono principalmente progettati per garantire un controllo pubblico su operazioni private. Altri meccanismi, come ad esempio le ispezioni di idoneità, sono strettamente correlati alla salvaguardia della sicurezza pubblica.
Salvaguardia delle strutture sanitarie durante un incendio
Il riferimento principale che regolamenta le attività di intrattenimento pubblico è il TULPS del 1931, che nell’art. 68 afferma: “Nessuna rappresentazione teatrale o cinematografica, accademia, festa del ballo, gara ippica o altri eventi di intrattenimento simili possono avvenire in luoghi pubblici – o aperti, o esposti al pubblico – senza la licenza del Sindaco (in precedenza il Questore)”. Inoltre, non è

possibile aprire o gestire circoli, scuole di ballo e sale di audizione al pubblico, mentre nell’art. 69 specifica che: “E’ proibito, anche temporaneamente e commercialmente, mettere in mostra rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di interessamento, o tenere audizioni all’aperto senza il permesso del Sindaco”.
L’art. 80 del TULPS stabilisce inoltre che: “L’autorità comunale non può concedere il permesso per l’apertura di un teatro o di un luogo di intrattenimento pubblico, prima di aver commissionato un’analisi tecnica della robustezza e della sicurezza dell’edificio e della presenza di uscite adatte a garantire un’evacuazione rapida in caso di incendio”. Il legislatore ha dato particolare rilievo a tre requisiti: l’affidabilità delle strutture, la sicurezza dell’edificio e l’adeguatezza delle uscite in caso di incendio. Sulla base di queste considerazioni indicate nella legge del 1931, nel 1951 fu emessa la Circolare n. 16 dal ministero dell’Interno, che ha regolato le attività di intrattenimento pubblico per più di 35 anni. La Circolare n. 16/1951 definisce le procedure per costruire un luogo. La circolare n. 16/1951 discute, tra le altre cose, delle location all’aperto adibite a presentazioni di performance teatrali, cinematografiche e sportive, definendole essenzialmente come luoghi di pubblica rappresentazione. Il VII titolo della medesima circolare tratta nello specifico di tali spazi e di strutture non costruite specificamente per lo svago pubblico. Questi spazi devono rispettare, nel limite delle loro peculiarità, le regolamentazioni relative all’igiene e alla sicurezza delineate dalla circolare.
Oltre a ciò, viene stabilito che, in caso la capacità di accoglienza di tali luoghi superi i 30.000 partecipanti, devono esserci impianti esterni che assicurino un flusso regolare e organizzato di gente negli accessi dei diversi settori. La circolare determina, poi, che tali luoghi all’aperto devono essere circondati da aree completamente disimpedite, riservate esclusivamente ai pedoni, con una superficie minima di 1 m2 per spettatore e dotate di un adeguato sistema viario, incluso i parcheggi.
Gestione della sicurezza antincendio in ospedali
Nel clima di cambiamenti che caratterizzava il 2001, è stato promulgato il D.P.R. 3112, un regolamento di semplificazione che definisce la struttura della Commissione di sorveglianza per i posti di pubblico intrattenimento e ne descrive i compiti.
Vale la pena di notare la grande differenza tra i dettami della circolare 16/51 e quanto indicato dalla UN116194-2012. Per esempio, in riferimento ad eventi di 12 ore con una presenza di 10.000 persone, la prima consiglia 40 bagni mentre la seconda ne suggerisce 170; pertanto, si rende necessario un ulteriore approfondimento normativo.

Infine, il D.P.R. 28 maggio 2011 n. 311 mira a semplificare le procedure relative alle autorizzazioni per la realizzazione di attività regolamentate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza.
Rispetto all’appendice 1 della legge n. 59/1997 e alle clausole 18,19,20 e 35 dell’appendice 1 della legge n. 50/1999, i seguenti compiti sono stati delineati:
a) Fornire un’opinione sui concept di teatri e strutture di intrattenimento o arene pubbliche, sia nuove che ristrutturate significativamente;
b) Verificare l’affidabilità, sicurezza e igiene di tali edifici o strutture ed indicare misure preventive necessarie sia a livello igienico che di sicurezza personale;
c) Garantire che le istruzioni e le notifiche per il pubblico siano visualmente in accordo con le norme esistenti relative alla sicurezza e il benessere pubblico;
d) Conformemente all’articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, procedere all’accertamento degli aspetti di sicurezza e igiene, coinvolgendo anche dipendenti tecnici di altri enti pubblici, al fine di registrare la struttura nella lista dell’articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
e) Monitorare frequentemente il rispetto delle norme e delle precauzioni assegnate e la funzionalità dei meccanismi di sicurezza, consigliando l’ente responsabile su possibili azioni da intraprendere.
Protezione e ridondanza delle infrastrutture critiche
E’ importante notare che la Commissione di Sorveglianza opera come supporto all’Ente pubblico (il Sindaco) che autorizza e/o rilascia la licenza.
Ciò che è evidente dal D.P.R. 311 /2001 è l’identificazione dei rischi da prevenire o da mitigare: la robustezza delle strutture, l’igiene delle

strutture, la sicurezza dei locali e degli impianti. Nonostante i rischi di incendio non siano esplicitamente citati, si presume che essi siano compresi sotto l’etichetta “sicurezza dei locali”.
Finalmente, il 19 agosto 1996, è stato emanato il regolamento che stabilisce che l’Autorità comunale può concedere la licenza per l’apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo solo dopo aver effettuato un controllo tramite una commissione tecnica.
La stabilità e la protezione dell’immobile, insieme alla presenza di percorsi di fuga efficienti per un’evacuazione tempestiva in scenari d’emergenza come gli incendi, sono fondamentali. Venne istituito il DM 19/08/1996 con l’intento di definire le norme tecniche per la prevenzione degli incendi durante la progettazione, la costruzione e l’operatività di luoghi di svago e di spettacoli aperti al pubblico.
Con il decreto del Ministero dell’Interno, venne sancita una norma tecnica per la prevenzione degli incendi negli edifici dedicati all’intrattenimento e agli spettacoli pubblici, eliminando tutte le regolamentazioni precedenti in materia di prevenzione incendi per tali locali.
La legge del 19 agosto 1996 contiene una sezione breve sui luoghi aperti al pubblico. Il Titolo IX, dedicato a spazi e luoghi esterni, afferma unicamente che l’installazione esterna, permanente o temporanea, di strutture pensate per il pubblico o per gli artisti deve rispettare le prescrizioni del decreto stesso. Inoltre, ogni gradinata installata dovrebbe aderire alle norme sugli impianti sportivi. La restante sezione della legge si occupa di aree e luoghi all’aperto, impiegati in modo sporadico e esclusi dalla giurisdizione del decreto poiché non equipaggiati con specifiche strutture per l’accoglienza del pubblico.
È necessario menzionare anche la legge del 18 marzo 1996 sugli impianti sportivi, predisposta per definire i requisiti di sicurezza, che in seguito con il decreto del 6 giugno 2005 è stata integrata riguardo gli aspetti di sicurezza. L’articolo 12 della legge del 18 marzo 1996 consente l’utilizzo temporaneo delle strutture sportive per eventi non legati allo sport, tra cui spettacoli aperti al pubblico, purché siano rispettate le destinazioni e le condizioni d’uso delle varie zone dell’impianto, come delineato dal decreto.
Prevenzione incendi in ambienti sanitari
Le norme fondamentali da osservare da parte dell’ente organizzatore in occasione di un evento comprendono quindi le seguenti: In data 23 gennaio 1997, con l’ordinanza numero 1, si chiarì che per quanto riguarda gli eventi di intrattenimento pubblico, tutti gli aspetti non direttamente correlati alla gestione si riferiscono alle regolamenti in vigore menzionati nella circolare numero 16/1951. Questi includevano

provvedimenti procedurali, standard di igiene e salubrità, controlli acustici, prevenzione delle strutture e precauzioni di sicurezza.
Mantenendo una normativa chiara da attuare, con il D.M. del 18 marzo 1996 e le sue integrazioni e variazioni successive, sono state stabilite le direttive per la sicurezza nella costruzione e funzionamento dei centri sportivi.
Vari principi legali regolano gli spettacoli pubblici all’aperto, tra cui:
– Norme sulla costruzione
– Normative comunali o regionali sulla salute pubblica
– Decreto 37/2008 riguardante le strutture
– Decreto Legislativo 81/2008 per prevenire infortuni
– Decreto del 19 agosto 1996 per prevenire incendi
– Decreto del 18 marzo 1996 per eventi sportivi
– Circolare 16/1951 per qualsiasi altro aspetto non coperto dai decreti sopra menzionati
– Regole ambientali e sulla rumorosità.
Mantenere la continuità delle cure durante le emergenze
Relativamente al disastro della Piazza San Carlo di Torino e la direttiva “Pontedosó”:
Come già anticipato, la tragedia di piazza San Carlo a Torino il 3 giugno 2017, porta a questionare l’insufficienza di norme tecniche dedicate agli eventi pubblici all’aperto. Da quel momento, i dipartimenti del Ministero dell’Interno hanno emesso una serie di direttive e circolari per i loro uffici territoriali (Prefetture, Questure e i Corpi dei Vigili del Fuoco). Tra il 2017 e il 2018, sono state pubblicate ben cinque di queste direttive:

– Direttiva del Capo della Polizia, 7 giugno 2017
– Direttiva del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, 19 giugno 2017
– Direttiva del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, 20 luglio 2017
– Direttiva del Capo Gabinetto del Ministro dell’Interno, 28 luglio 2017
– Direttiva del Capo Gabinetto del Ministro dell’Interno, data sconosciuta Il 18 luglio 2018 si delineò il concetto di “sicurezza consolidata” che rappresenta un complesso di normative, attitudini e precauzioni che contemplano sia elementi di safety, cioè sicurezza legata a pericoli naturali, tecnologici e umani di genere accidentale, che le componenti di security, cioè la sicurezza connessa a rischi scaturiti da azioni ansiogene umane.
Gli autori delle circolari del 2017 precisarono che le entità di monitoraggio incaricate di esprimere le loro valutazioni sulla realizzabilità dell’evento (Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e Commissione di supervisione nel settore dell’intrattenimento pubblico), dovevano adottare un approccio necessario di sicurezza consolidata che include aspetti riferiti sia alla security che alla safety per effettuare assestamenti precisi per identificare le vulnerabilità insite nell’evento in questione. È importante evidenziare l’approccio frequentemente utilizzato dall’Amministrazione Pubblica, come in questo contesto, che mentre enfatizza sull’osservatore la necessità di rilevare le vulnerabilità dell’evento, tralascia di fornire linee guida e direttive all’organizzatore, che è il reale protagonista dell’evento.
Protezione delle infrastrutture e sicurezza dei pazienti
Le istruzioni del 2017 si concretizzarono per la prima volta nella circolare del Gabinetto del Ministro dell’interno del 28/7/2017, che ha integrato le misure di sicurezza per i locali di svago e spettacoli pubblici (D.M. 19/8/1996) con quelle per le strutture sportive (D.M. 18/3/1996). Questi decreti ebbero il vantaggio di fornire una risposta immediata ai problemi emersi in quel periodo, ma a lungo termine

hanno manifestato alcune carenze. Infatti, queste misure, in parte derivate dalla norma sugli impianti sportivi, si sono rivelate non del tutto appropriate per i differenti contesti. Il comunicato dell’ufficio del Ministro dell’Interno, datato 18 luglio 2018 (nota come direttiva Piantedosi), ha revisionato le direzioni politiche del 2017. L’intenzione, si spiega nell’introduzione, era di “permettere l’identificazione di strategie operative più efficienti per proteggere l’integrità fisica e la sicurezza dei partecipanti, mantenendo le tradizioni storico-culturali e tutelando il patrimonio economico-sociale delle comunità locali”. L’obiettivo, come dichiarato dal redattore delle nuove linee guida, era di attenuare alcune delle rigidezze osservate nella loro attuazione e nei criteri delle direttive preliminari di organizzazione e procedura. Sono stati fatti progressi rispetto al documento originale del 2017, ma la recente strategia soffre ancora delle connotazioni derivate dalle regolamenti sui luoghi di spettacolo pubblico e sugli stadi di calcio.
Si ritiene importante sottolineare che la linea guida, sviluppata per guidare l’attività dell’autorità di controllo in modo che le misure di protezione derivassero dall’identificazione delle “cosiddette vulnerabilità”, è stata spesso applicata con rigidità imponendo l’adozione di tutte le misure in essa inclusa senza una profonda valutazione dei rischi specifici. È possibile affermare che lo spirito della direttiva del 2018, sottolineato nel comunicato del 19/6/2017, mirava a garantire che “le condizioni da verificare in anticipo e gli strumenti da implementare durante gli eventi pubblici rilevanti, non costituiscono un insieme indifferenziato di misure da applicare totalmente e indiscriminatamente per ogni tipo di evento, piuttosto identificano punti critici per la sicurezza che devono essere analizzati”.
Strategie per la protezione dei servizi sanitari essenziali
Questi sforzi si riferiscono a iniziative per contrastare il vandalismo e l’aggressività comuni nelle dispute tra tifoserie di calcio in stadi

all’aperto. Sebbene siano stati fatti progressi rispetto al testo del 2017, la recente direzione politica è ancora influenzata dalle normative relative ai luoghi di spettacolo pubblico e agli stadi di calcio. L’analisi di criticità, progettata per identificare le misure preventive richieste naturalmente dalla natura dell’evento (esame selettivo) e per formularne l’implementazione effettiva (esame adattativo), ha riscontrato ostacoli parziali nella sua applicazione concreta.
La direttiva Piantedosi, rispettata la normativa del D.M 19/8/1996, si sofferma principalmente sulle seguenti precauzioni:
– Entrate e uscite separate;
– Densità di popolazione;
– Divisione dello spazio per gli spettatori in diversi settori;
– Canali di comunicazione;
– Personale dedicato alla sicurezza e alla prevenzione delle fiamme.
Questi accorgimenti sono tipici per la gestione del pubblico in ampi impianti calcistici ma sembrano poco adatti a eventi all’aperto, specialmente riguardo ai punti i) e iii) che potrebbero essere addirittura pregiudizievoli in caso di emergenza, data la tendenza comune a uscire da dove si è entrati nell’area dello spettacolo. Inoltre, la suddivisione in settori può causare un accumulo di persone contro le barriere, mettendo a rischio la sicurezza dei presenti.
Risulta essenziale passare brevemente in rassegna l’evoluzione del principio di rischio nel suo significato globale, come delineato principalmente nella normativa sulla sicurezza sul lavoro.
Progettazione e sicurezza antincendio nelle strutture sanitarie
Il quadro storico degli anni ’60, secondo il D.P.R. 547/55, si fondava sulla nozione di “pericolo” da mitigare. Il nuovo approccio proposto dal D. Lgs. 626/1994 e successivamente dal D. Lgs. 81/2008 ha sostituito il principio di pericolo con quello di “rischio”, che introduce l’idea di valutazione e accettabilità. La filosofia che permea la struttura regolamentare del D. Lgs. 81/2008 differisce da quella del decreto 547/55, che attribuiva alla sicurezza un valore intrinseco e concepiva le contromisure a incidenti come strategie per l’eliminazione delle situazioni di pericolo. Nell’ordine di interruzione di un’azione o attività che comporta un pericolo non rimovibile, l’obiettivo fondamentale dei decreti legislativi (626/1994 e 81/2008), guidati dalle normative UE, è

l’analisi e la progressiva minimizzazione del rischio. Tra le altre cose, questi regolamenti sottolineano la necessità di trovare un equilibrio tra la sicurezza sul lavoro e altri interessi potenzialmente in conflitto, nel contesto del “materialmente realizzabile” e “tecnicamente fattibile”.
Un importante argomento che si è sviluppato negli ultimi anni riguarda le diverse categorie di rischio considerabili. I rischi possono essere raggruppati in: rischi certi, incerti e cumulativi.
I rischi certi sono coloro che sono considerati inaccettabili dal punto di vista della prudenza e della prevenzione, poiché dimostrano un legame di causalità tra l’evento e il danno scientificamente provato che ne deriva.
I rischi residui o cumulativi sono quelli legati all’esecuzione delle attività giornaliere e quotidiane, verso i quali si deve essere tolleranti.
I rischi incerti o presunti, ma non scientificamente provati, esistono però, e sussiste un’ipotetica supposizione che essi esistano, e quindi, solo un approccio cautelativo può ridurne i limiti.
In questo quadro concettuale, il giudice di Torino si sofferma sui fatti che si sono svolti in piazza San Carlo, domandando se nella valutazione dei rischi associati a un evento con la presenza di una folla in uno spazio ristretto come una piazza, dovrebbe essere preso in considerazione il fatto che un evento negativo, causato da fattori umani o naturali, possa avere un impatto negativo sulla sicurezza delle persone. Questo perché una reazione di paura e disordine della folla può esacerbare qualsiasi evento iniziale, anche il più piccolo, mettendo a rischio la sicurezza di migliaia di persone. Il giudice sottolinea che “la prevedibilità di un evento imprevisto è cruciale”.
Una strategia professionale di risposta alle emergenze, conosciuta anche come piano di emergenza ed evacuazione, risulta spesso necessaria in situazioni di indecisione o incertezza implementativa. Il concetto di “panico”, benché fondamentale, non viene sempre considerato nei dettagli dalla normativa sulla sicurezza e quella relativa alla sicurezza antincendio. Inoltre, la sicurezza (safety) degli eventi all’aperto è spesso sottovalutata e manca una completa comprensione del rischio di incendio, che non desta grande preoccupazione in ambiente aperto.
La seconda parte del discorso coinvolge il piano di emergenza legato ad atti criminali e la sua integrazione con il piano di sicurezza generale. A tal proposito esistono molti documenti di riferimento per il piano di sicurezza, ma quelli che riguardano la sicurezza (security) sono decisamente meno.
Garantire l’operatività continua dei servizi medici
Nel corso della stesura di questo articolo, si è prestata attenzione al D.M. del 22 novembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 il 2 dicembre 2022. Questo decreto, enfatizza “Le normative tecniche per la prevenzione degli incendi durante attività di intrattenimento e spettacoli pubblici” ed è un elemento supplementare o alternativo alle normative per la prevenzione degli incendi.
Tra le istruzioni specifiche, si nota l’inclusione delle attività di intrattenimento e spettacoli esterni, stabilendo quindi:
– La necessità di valutare i rischi presenti nell’ambiente, come ad esempio l’arredo urbano, i punti di distribuzione di cibo e bevande, restrizioni e barriere che limitano la libera circolazione per motivi di sicurezza, protezione delle strutture tecniche ed altri;
– Il riconoscimento della necessità di avere un piano specifico per attività che raccolgono un numero di partecipanti maggiore di 50 persone. La disposizione del centro di coordinamento delle emergenze (GSA), situato in una località specifica ed esclusiva, è un requisito fondamentale per gli eventi di larga scala. La mancanza di coerenza con la direttiva Piantedosi è rilevante, particolarmente quando si considera l’importanza di superare qualsiasi potenziale ostacolo.
Nonostante la direttiva non sia stata revocata, sottolinea l’importanza di una ripartizione nettamente definita come elemento chiave per la sicurezza degli eventi open air.
È evidente che l’RTV emessa ha lo scopo di prevenire incendi, ma in questo caso avrebbe dovuto essere fatto un ulteriore sforzo per allineare gli elementi di sicurezza con quelli di sicurezza generale.
Dall’esperienza accumulata, dai verdetti giuridici e dall’evoluzione delle competenze specifiche, emergono diverse necessità urgenti:
1. Lanciare al più presto una norma specifica e completa sui concerti all’aperto, che incorpori le regole antincendio con le disposizioni della direttiva Piantedosi, e che riesamini tutti gli eventi potenzialmente dannosi per le persone, fattibili da prevedere. Inoltre, lo stabilire se l’organizzatore debba tenere in considerazione non solo i rischi accidentali (maltempo, difetti tecnologici, incendi, ecc.) ma anche quelli intenzionali.
2. Stabilire la giurisdizione tra ciò che succede nell’area dello spettacolo e ciò che si verifica al di fuori di essa. Per esempio, i parcheggi fuori dall’area dell’evento, la gestione del traffico, i controlli lungo i percorsi verso l’area dell’evento, l’illuminazione pubblica sono questioni che riguardano l’ente locale e le forze dell’ordine o rientrano nella responsabilità dell’organizzatore?
3. Identificare, per ogni evento, un ente di gestione delle emergenze (come previsto ad esempio per i campi di calcio con capacità superiore a 10.000 spettatori) che si occupi della sicurezza sia all’interno dell’area dello spettacolo che nelle sue immediate vicinanze.
La necessità e l’urgenza di intraprendere un’analisi approfondita di vari studi di natura tecnica e psicologica, a livello tanto nazionale quanto internazionale, è indiscutibile. Tale indagine dovrebbe poi sfociare in un insieme di prove sperimentali sul controllo delle moltitudini, allo scopo di fornire le basi concrete per la stesura di piani di emergenza ed evacuazione.
Il suddetto punto si rivela di fondamentale rilevanza. Soprattutto negli eventi svolti all’aperto, l’elemento primario riguarda la conduzione della sicurezza. Questa necessità impone di costruire una struttura organizzativa dedicata, che preveda processi di supervisione e un piano di evacuazione.
L’autore è pienamente consapevole che l’ottenimento di risultati positivi in qualsiasi gruppo o commissione dipende essenzialmente dalla saggezza e dalla collaborazione onesta e integra tra i membri. Tuttavia, l‘esperienza dimostra che l’importanza delle regole diventa preponderante quando tali requisiti fondamentali scarseggiano.






