Incendi e Sicurezza dagli Anni ’80 ad oggi
Nel corso degli anni ’80, un’ondata di incendi ha colpito luoghi di divertimento, teatri e stadi sportivi in Europa, con un’ampia presenza di

pubblico. Il danno notevole provocato è stato imputato alla scarsa qualità dei materiali utilizzati sia per la costruzione delle strutture che per il loro rivestimento. Un esempio noto, ampiamente documentato dai media televisivi, è l’incendio di Bradford. Questo disastro, avvenuto l’11 maggio 1985, ha coinvolto lo stadio di calcio Valley Parade a Bradford, nel West Yorkshire, Inghilterra, causando 56 decessi e 265 feriti. Durante la partita del campionato di terza divisione tra Bradford City e Lincoln City, un incendio, probabilmente scatenato da un mozzicone di sigaretta o un fiammifero, è scoppiato nel settore G dello stadio dopo 40 minuti di gioco. Immediatamente allertato dall’assistente, l’arbitro ha sospeso la partita e la polizia ha iniziato l’evacuazione dei tifosi presenti sugli spalti. Nel frattempo, gli spalti in legno e soprattutto il rivestimento del tetto in tela bituminosa hanno preso fuoco, alimentando ulteriormente l’incendio e generando un fumo che riduceva la visibilità.
Incendi e Sicurezza nei Luoghi di Intrattenimento
Claudio Giacalone è l’attuale responsabile del Corpo dei Vigili del Fuoco a Como. Ha fatto parte dell’equipe incaricata della

predisposizione del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 1° agosto 2011, e della nuova regolamentazione tecnica relativa ai locali destinati all’intrattenimento, secondo il Codice di prevenzione degli incendi. Come parte della Commissione speciale di vigilanza integrata per EXPO 2015, ha supervisionato la valutazione e l’approvazione dei progetti per i padiglioni nazionali e internazionali dell’esposizione universale di EXPO Milano 2015. In Italia, prima di questi eventi, si sono verificati, la drammatica tragedia del Palazzo Vignola a Todi nel 1982, con 35 morti, e il Cinema Statuto a Torino nel 1983, con 64 fatalità; sono stati disastri devastanti che hanno fortemente stimolato la creazione delle leggi italiane per la reazione al fuoco. Queste normative, per la prima volta, indagavano sui materiali rispetto alla loro reattività al fuoco, attingendo inoltre alle specifiche di test già sviluppate fin dagli ultimi anni ’70.
Classificazione dei Materiali: Normative e Test
In termini di prevenzione incendi, la reazione al fuoco è intesa, come definita dal Codice di prevenzione incendi, come una misura protettiva

passiva che funziona maggiormente nelle fasi iniziali di un incendio. Il suo scopo principale è di ridurre la facilità con cui i materiali possano prendere fuoco e diffondere ulteriormente l’incendio. Il decreto del Ministro dell’interno del 26 giugno 1984 attribuisce grande importanza a questa reazione al fuoco dei materiali nelle condizioni effettive dell’uso finale. Si presta particolare attenzione al livello di coinvolgimento dei materiali in caso di incendio nelle condizioni standard di test. Dopo questi test, i materiali vengono classificati nei gruppi 0,1,2,3,4,5, dove l’indice indica il loro grado di partecipazione alla combustione. I materiali di classe 0 sono non combustibili.
L’obiettivo nell’usare materiali di una classe di reazione al fuoco appropriata è di rallentare la velocità di propagazione di un incendio. Ciò garantisce che le fiamme non raggiungano altri materiali infiammabili, ritarda la diffusione di fiamme ovunque e aumenta il tempo disponibile per l’evacuazione dei presenti. Questa misura è applicata nelle attività a rischio di incendio, come previsto dalle norme specifiche di prevenzione incendi.
Reazione al Fuoco: Definizione e Classificazione
Infine, viene definito materiale classificato per la reazione al fuoco quel componente che è stato testato e classificato secondo norme

specifiche in base al suo comportamento durante l’esposizione al fuoco. La classificazione della reazione al fuoco indica il grado di partecipazione di un materiale alla combustione, ossia la sua capacità di propagare o non propagare il fuoco, generare fumo, e produrre gocciolamenti infiammati. La partecipazione nel processo di combustione dei materiali varia in base alla loro proprietà chimica e alle condizioni di installazione per il loro impiego. L’azione di installare è fondamentale per comprendere la reazione al fuoco di un materiale, quindi è routine testarlo in laboratorio in diverse configurazioni rispetto al suo uso previsto:
– Posizionato a terra, su un supporto incombustibile, viene utilizzato per i rivestimenti del pavimento.
– Adagiato su un supporto incombustibile a parete.
– Sospeso e con possibilità di infiammarsi su entrambi i lati, ideale per tende e divisori.
– Attaccato al soffitto per i controsoffitti.
Di conseguenza, è cruciale che i materiali per rivestimenti e arredamenti vengano installati secondo le condizioni di installazione previste. Ad esempio, un materiale di classe 1 di reazione al fuoco utilizzato per il rivestimento del pavimento non può essere impiegato per rivestire un muro o un soffitto. Se il materiale è stato testato in laboratorio in posizione a terra, la classe 1 ottenuta ha validità solo per quella specifica configurazione. Pertanto, non si può prevedere come reagirà lo stesso materiale se installato a parete o a soffitto.
L’Importanza della Corretta Installazione dei Materiali
Allo stesso modo, un materiale utilizzato per rivestire una parete è testato in laboratorio appoggiato su un supporto non combustibile, quindi

deve essere installato appoggiandolo alla parete non combustibile, senza formare uno spazio vuoto. Per essere installato in questo modo, il materiale deve essere testato in laboratorio esponendo entrambe le sue facce alla fiamma.
Finora, l’approccio adottato per definire i requisiti di reazione al fuoco a livello nazionale si è basato sulle tecniche di test e di classificazione italiane e sull’implementazione del processo di omologazione, come stabilito dal D.M. 26/06/1984, che porta alla conclusione di un processo tecnico-amministrativo che culmina con la concessione dell’approvazione dal Ministero dell’Interno. Prima che un prototipo possa comparire sul mercato, è necessario che ne sia autorizzata la riproduzione, data la sua implicazione in operazioni che obbligano alla conformità con i regolamenti antincendio. La classificazione della reattività al fuoco degli elementi si determina da test di laboratorio, regolamentati da norme che assicurano precisione e coerenza. Queste norme stabiliscono la natura del fuoco, l’attrezzatura, le procedure e la prassi per l’esperimento. La dottrina di classificazione dell’Italia indicizza i criteri di classificazione da usare in base ai risultati dei test, che avvengono secondo le seguenti modalità e criteri di valutazione:
– Test di incombustibilità.
– Velocità di combustione.
– Durata della post-combustione.
– Durata della post-incandescenza.
– Area danneggiata.
– Caduta di gocce.
– Posizionamento (pavimento, parete, soffitto, sospeso, etc.)
– Preparazione (cicli di lavaggio).
Evoluzione Normativa: Dalle Norme Italiane a Quelle Europee
Il sistema di classificazione italiano ha perso quasi interamente validità con l’applicazione del decreto del Ministro dell’interno 14 ottobre

2022, che mutò le modalità di sperimentazione e la catalogazione andando verso le procedure utilizzate a livello europeo, persistendo in rarissimi casi.
A partire dal 2005, dapprima tramite la direttiva CEE 89/106 sui prodotti da costruzione (CPD) e in seguito con il regolamento europeo (CPR), il concetto dell’omologazione nazionale è stato abbinato alla notazione CE per quei prodotti che progressivamente hanno adottato le specifiche tecniche armonizzate.
La regolamentazione europea per la classificazione reattiva al fuoco è applicabile ai “prodotti da costruzione”, ossia quei prodotti fabbricati e immessi sul mercato. La stabilità di un edificio può essere notevolmente influenzata dalla qualità dei materiali di costruzione utilizzati, ed è quindi essenziale che questi siano integrati in modo duraturo nelle strutture. Questo ovviamente non si applica a quei componenti di arredo che non vengono fissati alla struttura stessa, come sedie, tende, elementi di scena, materassi e mobili imbottiti. Questi ultimi sono soggetti alle normative italiane esistenti.
Il Sistema di Classificazione Europeo
Il regolamento (UE) n. 305/2011, che è stato approvato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio il 9 marzo 2011, offre una metodologia

uniforme agli Stati membri per la valutazione dei rischi di incendio. Questo include l’identificazione di specifiche condizioni ed esigenze relative alle varie parti di una costruzione e ai materiali utilizzati. Il regolamento mira essenzialmente a facilitare una libera commercializzazione dei materiali per la costruzione nel mercato interno, garantendo nel contempo il mantenimento degli attuali standard di sicurezza. Si tratta di un tentativo di allineare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative ai prodotti di costruzione.
Secondo il sistema europeo di classificazione, l’efficacia di un materiale da costruzione in caso di incendio viene misurata in base alla resistenza al fuoco degli elementi strutturali, alla classificazione europea di reazione al fuoco e alla resistenza al fuoco delle coperture dall’esterno.
Riguardo ai prodotti da costruzione, i decreti del Ministero dell’Interno datati 10 marzo 2005 e 15 marzo 2005, hanno adottato il sistema di classificazione europeo per la reazione al fuoco dei prodotti da costruzione. Secondo l’articolo 2 del decreto del 10 marzo 2005, i materiali sono classificati in base alle loro proprietà di resistenza al fuoco, indicate con le etichette A1, A2, B, C, D, E, ed F. La classificazione del materiale include diversi indicatori:
– Per la produzione di fumo vengono usati gli indici s1, s2 o s3.
– dO, d1 o d2 si riferiscono al deflusso di liquido o ‘dripping’.
Classificazione del materiale
Di conseguenza, il materiale può essere classificato come B-s1, dO, C-s2, d2 e così via. Il sistema europeo offre procedure di test e classificazione per misurare diversi aspetti come l’infiammabilità, la produzione di fumo, il rilascio di calore e il ‘dripping’. Queste procedure

si basano sui seguenti standard:
– EN13501-1:2002 Classifica la reazione al fuoco dei materiali da costruzione.
– EN 13238: 2001 Processi di condizionamento.
– EN ISO 1182: 2002 Test di non combustibilità.
– EN IS01716:2002 Misurazione del potenziale calorico.
– EN IS011925-2:2002 Test di infiammabilità al contatto diretto con la fiamma.
Inoltre, va ricordato il Decreto del Ministero dell’Interno, datato 10 marzo 2005, che definisce le classi di reazione al fuoco per materiali da costruzione da usare in caso di requisito di sicurezza antincendio. Un altro decreto rilevante del Ministero dell’interno del 15 marzo 2005, стabilisce i requisiti di reazione al fuoco dei materiali da costruzione usati in settori regolati da specifiche norme antincendio, secondo il sistema di classificazione europeo.
Altri standard da considerare includono:
– EN 13823:2002 Test di reazione al fuoco per materiali da costruzione, escluse le pavimentazioni.
– EN ISO 9239-1:2002 Test di reazione al fuoco per pavimentazioni, prova del pannello radiante.

Nel sistema europeo, la classificazione della reazione al fuoco si basa sulla norma EN 13501-1 e include tre categorie di prodotti:
– Pavimentazioni;
– Materiali da costruzione ad esclusione delle pavimentazioni;
– Prodotti lineari per l’isolamento termico delle tubature.
Il mandato del 15 marzo 2005 dall’Autorità Interna stabilizza gli aspetti di resistenza al calore che devono essere osservati dai prodotti implementati in operazioni rinchiuse nel raggio di validità delle attuali leggi di protezione contro gli incendi, in sostituzione delle categorie italiane assegnate dal decreto amministrativo del 26 giugno 1984.
Nel caso in cui sia richiesta inerzia al fuoco o una classe 0 (zero) di resistenza al calore per i prodotti, sono adoperati prodotti di classe (A1) per applicazione a parete o a soffitto, di classe (A1FL) per applicazione a pavimento e di classe (A1l) per l’isolante di installazioni tecniche a sviluppo prevalentemente lineare. I prodotti non categorizzati per resistenza al fuoco sono classificati come (F) per applicazione a parete o a soffitto, come (Ffl) per applicazione a pavimento e come (FL) per isolante di installazioni tecniche a sviluppo principalmente lineare.
In atri, corridoi, aree di transito, scale, rampe e passaggi in generale, al posto di prodotti in classe 1, e all’interno dei limiti per loro definiti dalle leggi precise di prevenzione incendi, sono assemblati prodotti classificati in una delle classi seguenti di resistenza al calore, a seconda del tipo di uso pianificato:
a) applicazione a pavimento: (A2FL-s1), (BFL-s1 ), (CFL-s1 )
b) applicazione alla parete: (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s1,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s1 ,d1);
c) applicazione al soffitto: (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (B-s1,dO), (B-s2,dO).
In ogni altro spazio non inclusi nelle rotte di fuga, al posto di prodotti di classe 1,2 e 3, sono assemblati prodotti appartenenti a una delle classi di resistenza al fuoco come mostrato nelle tabelle 1,2 e 3 in base al tipo di uso previsto.
Certificazione di Conformità
Dal primo luglio 2013, la regolamentazione europea sui materiali da costruzione n° 305/2011 ha implementato un nuovo requisito per il creatore dei materiali da edificazione. Nell’ambito di prodotti edili soggetti a regolamenti unificati europei, l’emissione della Dichiarazione di Prestazione (DoP) svolge un ruolo cruciale, dovendo essere rilasciata all’atto della messa in commercio del prodotto. Si richiede al professionista esperto in sicurezza antincendio di fornire una chiara testimonianza, tramite la compilazione

dell’allegato “DICHPROD” da aggiungere alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), della dichiarazione di prestazione del prodotto installato.
Un prodotto edile conforme ai requisiti tecnici armonizzati e la corretta stesura della dichiarazione di prestazione permettono al produttore di apporre la marcatura CE, la quale testimonia la responsabilità del produttore sulla conformità del prodotto alla dichiarazione di prestazione.
La presenza del marchio CE promuove la libera circolazione dei prodotti all’interno degli stati membri, offrendo contemporaneamente ai produttori un sistema comune di procedure e metodi di test per certificare la conformità valido a livello europeo. Il marchio CE certifica la conformità del prodotto alle performance dichiarate ed è applicabile esclusivamente a prodotti inerenti a specifiche tecniche europee armonizzate, sostituendo qualsiasi marcatura nazionale con intento simile.
L’ultimo intervento normativo è inteso a sincronizzare definitivamente le procedure di valutazione delle prestazioni di resistenza al fuoco dei prodotti per l’edilizia, con l’obiettivo di allineare la normativa nazionale a quella dell’Unione Europea.
Verso un Sistema di Sicurezza Antincendio Uniforme
E’ da tenere presente che solamente il produttore ha l’obbligo di garantire la conformità del proprio prodotto alle direttive applicabili e al modello testato, avendo l’incarico di progettare e realizzare il prodotto in base ai requisiti fondamentali definiti nella direttiva e di eseguire la valutazione di conformità secondo le procedure delineate nella direttiva stessa e la stesura della dichiarazione di conformità della produzione al modello testato.
In seguito alla promulgazione del decreto del Ministero dell’Interno del 14 ottobre 2024.

Con l’edizione n. 251 del 26 ottobre 2022 della Gazzetta Ufficiale, si conclude definitivamente l’applicazione della regolamentazione italiana sulla reazione al fuoco, dopo quasi quattro decenni. Tale atto deriva dall’imprescindibile esigenza, messa in luce dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, di implementare le metodologie di test del sistema europeo di classificazione della reazione al fuoco anche per quei materiali di costruzione che non rientrano nell’applicabilità dei processi di marcatura CE, sia per mancanza di criteri tecnici specifici, sia in situazioni di adozione volontaria delle procedure nazionali durante il periodo di convivenza.
L’obiettivo è di assicurare la conformità delle strutture nelle quali tali materiali vengono usati al requisito fondamentale di “Sicurezza in caso di incendio”, come stabilito dal regolamento (UE) n. 305/2011.
Allo stato attuale, l’approvazione per i materiali edili è puramente complementare alla marcatura CE, e pertanto viene adottata solo in quelle circostanze limitate in cui un particolare materiale da costruzione non è coperto dal sistema di marcatura CE, come definito dal regolamento (UE) n. 305/2011.
L’Influenza dei Disastri sulla Legislazione Antincendio
Per queste situazioni eccezionali, le disposizioni precedenti consentivano l’opzione di certificare sia tramite test sul fuoco italiani o test sul fuoco europei conformi alla norma EN 13501-1. Quindi, con l’intento di stabilire un’adeguamento definitivo fra le procedure di valutazione delle prestazioni di reazione al fuoco dei materiali da costruzione, la nuova misura mira a sincronizzare la regolamentazione italiana con quella europea, modernizzando il quadro normativo attraverso l’impiego di metodi di prova specifici finora

esclusi dalle leggi italiane.
Tuttavia, i risultati dei test europei e la classificazione dei materiali da costruzione hanno un confronto limitato con quelli italiani, in quanto si basano su criteri caratteristici differenti. Considerando un differente metodo e modelli legati ai fattori come l’aria, il fuoco, le dimensioni e il sistema di acquisizione dei dati, la normativa aggiornata sulla risposta al fuoco comporta i punti seguenti:
– L’attribuzione della classificazione anti-incendio per tutti i materiali edilizi avviene unicamente attraverso lo standard europeo EN 13501-1 e le prove sulle norme di riferimento. Pertanto, i materiali da costruzione che non rientrano nell’attestazione sulle performance di reazione al fuoco attraverso la marcatura CE possono essere certificati solo in base alla classificazione europea come dichiarato nell’art. 10 del decreto del Ministro degli interni del 26 giugno 1984;
– Per i materiali destinati all’uso esterno come le facciate e i tetti degli edifici, tutte le approvazioni nelle classificazioni italiane in corso non sono più ritenute valide;
Per i materiali destinati all’uso interno:
– Le approvazioni italiane attualmente valide per i materiali edili resteranno valide per la produzione, ma limitate a un periodo non superiore ai 6 mesi dalla data di attuazione del decreto, senza possibilità di rinnovo, quindi fino al 15 aprile 2023;
– I materiali da costruzione già in vendita possono essere installati in strutture soggette a controlli anti-incendio entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, quindi fino al 15 ottobre 2023.
Strategie di Prevenzione: Misure e Tecniche
L’art. 10 del decreto dei 26 Giugno 1984, riguardante la classificazione e la certificazione dei materiali, risulta interessante nella sua nuova formulazione, ma non in riferimento all’omologazione. Esaminiamo diversi casi per usi personalizzati e particolari, distinti dall’approvazione

standard, elencati di seguito:
- Articoli edili che non si sottopongono al processo di marcatore CE, come stabilito dal Regolamento (UE) n. 305/2011. Per la classificazione di resistenza all’incendio, il laboratorio autorizzato legalmente deve essere riconosciuto come organismo notificato secondo il Regolamento (UE) n. 305/2011;
- Materiali già installati;
- Materiali per applicazioni speciali, che comprendono prodotti di varie categorie, in certi casi, destinati a essere venduti secondo diverse regolamentazioni che definiscono la sicurezza antincendio, ma senza stabilire le relative metodi di valutazione delle prestazioni;
- Materiali per usi a termine determinato, per i quali la durata del certificato di classificazione è di sei mesi;
- Materiali di produzione limitata, interpretati come prodotti non in serie resi disponibili in base a un ordine specifico e posizionati in un’impresa singola e ben definibile.
Le situazioni elencate nei punti c), d) e), non sono valide per gli articoli edili.
Il monitoraggio avviene mediante ispezioni, analisi, test, misurazioni, revisioni e verifiche volti a garantire la conformità dei prodotti da costruzione ai requisiti del Regolamento (UE) n. 305/2011, mantenendo le stesse garanzie prestazionali.
Il Codice di prevenzione incendi
Il nuovo regolamento agisce anche sul decreto del Ministero dell’Interno del 3 Agosto 2015 in quanto apporta modifiche significative

all’applicazione della misura di strategia antincendio S.2 della norma tecnica orizzontale, nota come Codice di prevenzione incendi. Sono presentate di seguito le nuove tavole, modificate con il D.M. del 14/10/2022, del Codice di prevenzione incendi per l’applicazione della resistenza al fuoco dei materiali. Nella tavola S.1-5 rimane la necessità dell’assegnazione italiana per i materiali che non sono considerati prodotti da costruzione. Il D.L. 16 giugno 2017, n. 106, che adatta le regole nazionali ai dettami del regolamento (UE) n. 305/2011, esplicita il compito ispettivo di supervisione e le responsabilità relative ai materiali edilizi. Esso prevede un severo sistema punitivo per le inosservanze. Le autorità amministrative competenti esercitano un ruolo di controllo nel mercato e nei cantieri di costruzione. Più specificamente, per l’implementazione delle funzioni di controllo a livello locale:
– Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, all’interno del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, può avvalersi anche dei Provveditorati Interregionali per le Opere Pubbliche;
– Il Ministero degli Interni può utilizzare le strutture locali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
– Il Ministero dello Sviluppo Economico può utilizzare le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
Le funzioni di controllo sono eseguite attraverso ispezioni, esami, test, misurazioni, verifiche e monitoraggi per assicurare che i materiali da costruzione, anche quelli originari di altri paesi membri dell’Area Economica Europea con stesse assicurazioni di prestazione, rispettino i requisiti del regolamento (UE) n. 305/2011. Il D.L. 16 giugno 2017, n. 106 stabilisce precise responsabilità per coloro che non rispettano le norme del regolamento europeo sui prodotti edilizi e prevede pene per i trasgressori.
L’Importanza dei Test di Laboratorio per la Sicurezza Antincendio
Quando ci si avvicina nel campo professionale al settore degli spazi (aperti o chiusi, fissi, temporanei, occasionali) adibiti a spettacoli e/o intrattenimento di qualsiasi tipo, ci si imbatte ancora oggi, in un quadro legislativo complesso caratterizzato dalle seguenti normative:

Giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza (Reg. TU LPS).
La Circolare del Ministero dell’Interno n. 16 del 15 febbraio 1951 stabilisce le norme di sicurezza per la costruzione, l’esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi e altri locali di pubblico spettacolo. Questa normativa è fondamentale per garantire la sicurezza in tali ambienti, prevedendo requisiti specifici per le strutture e le procedure operative. In seguito, diverse modifiche e integrazioni sono state apportate: ad esempio, il Decreto Ministeriale del 18 marzo 1996 e quello del 19 agosto 1996, entrambi focalizzati sulla definizione delle regole tecniche per prevenire gli incendi durante la fase progettuale dei luoghi destinati all’intrattenimento pubblico, oltre a regolare il loro funzionamento.
Un successivo contributo è arrivato con la Circolare del Ministero dell’Interno Direzione Ordine Pubblico dell’18 luglio 2018, che ha in linea di massima fornito modelli organizzativi e di procedura per assicurare un elevato standard di sicurezza durante i raduni pubblici. Il Decreto Ministeriale del 22 febbraio 1996 n. 261 ha fornito un quadro normativo regolante i servizi di sorveglianza antincendio da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nei luoghi di intrattenimento.
Riguardo a queste misure, sebbene alcune siano state revocate, mantengono comunque la loro rilevanza legale, e in parte sono destinate a subire modifiche previste da successive disposizioni relative alla materia in questione. Un esempio di ciò è la riforma dei servizi di vigilanza antincendio, come sancito dal D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 – art. 18 – Riorganizzazione delle regole relative alle funzioni e ai compiti del C.N.VV.F. modificato a sua volta dal D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97.
Implicazioni della Classificazione al Fuoco sulla Progettazione degli Spazi
Accanto a queste disposizioni, vanno considerate tutte quelle questioni che nel corso degli anni hanno fatto da contorno al panorama complessivo di norme e regolamenti. Il contenuto a cui ci riferiamo riguarda principalmente:
– L’abilitazione di un luogo dedicato a spettacoli ed eventi di intrattenimento.
– L’illustrazione riguardo ad eventi occasionali o temporanei.
– L’identificazione di un ambito o una piazza non definita, prima di attrezzarla come luogo adatto al sostare del pubblico.

Dubbi e soluzioni, che sono obbligatorie e rappresentano un valido punto di riflesso. Questo è particolarmente vero quando si parla della corretta applicazione del nuovo Regolamento Tecniche (d’ora in poi RT), che esamineremo in relazione ai punti ritenuti rilevanti.
A queste si unisce oggi, solo per alcuni aspetti della prevenzione incendi e all’interno del doppio percorso, il D.M. del 22 novembre 2022 “Validazione di regole tecniche per la prevenzione incendi relative alle attività di intrattenimento e spettacoli pubblici.”
E’ ovvio come tale argomento e le correlate attività amministrative, oltre alla necessità di una revisione delle normative attuali, che ora rispetto al passato hanno un ruolo ristretto nello scenario delle tematiche più generiche relative alla sicurezza (prevenzione incendi), necessitano di una ristrutturazione totale e di specificazione. Ciò si riferisce in particolare al corpo legislativo e al diritto amministrativo, che come noto coinvolge almeno tre Dipartimenti del Ministero dell’Interno. Questo non è tanto rilevante per i luoghi di intrattenimento e spettacoli pubblici, ma piuttosto per gli eventi pubblici, temporanei e/o occasionali.
Implementare procedure di sicurezza che affrontano temi di sicurezza è essenziale, sia per creare un ambiente sicuro per gli spettatori durante gli spettacoli, sia per garantire il rispetto delle restrizioni di accesso. Queste procedure possono anche essere attuative per prevenire atti di terrorismo o disturbi causati da gruppi criminali. È fondamentale per noi stabilire un filo conduttore per queste misure, in particolare per eventi come i concerti che sono occasionali o temporanei. Come si pratica in altre nazioni, queste manifestazioni richiedono linee guida specifiche poiché hanno un significato diverso e richiedono un’analisi diversa rispetto alla normativa standard.
Esigenza di Uniformità nella Legislazione Antincendio
Esaminando la legislazione attuale, abbiamo identificato elementi della regolazione che indicano chiaramente l’esigenza di uniformità, specialmente per i requisiti che richiedono unità. Questo riguarda un ente decisionale collettivo, che deve avere coerenza tecnica, giuridica e amministrativa. Questo assicurerà che la sua applicazione sarà coerente su tutto il territorio nazionale.

Questo elemento inizialmente era presente nel contesto della legislazione stabilita con il circolare 16 del 15 febbraio 1951, che si è poi separata con diversi regolamenti successivi. Questi regolamenti, che riguardano diversi ambiti, a volte non hanno collegamenti tra di loro. Tuttavia, sono fondamentali per la realizzazione tecnica e l’ottenimento della licenza. Questa legislazione verticale introduce e integra specifiche disposizioni tecniche di prevenzione. Riguardo alle prescrizioni tecniche previste dal decreto del Ministro dell’Interno datato 3 agosto 2015, queste si applicano alle attività di intrattenimento pubbliche e spettacoli, a prescindere che siano in luoghi aperti o chiusi o che siano occasioni temporanee, come delineato nell’articolo 1 del D.P.R. 151/2011, specificamente al punto 65. Tali norme atteggiano sia su progetti esistenti che su nuovi.
È importante sottolineare che l’uso del verbo “potere” in questo contesto non dovrebbe essere interpretato letteralmente. Ancora oggi, per l’apertura di tali locali o eventi, è necessaria l’approvazione della CPVLPS (Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo) o della CCV (Commissione Comunale di Vigilanza). Solo nel caso di eventi destinati a un massimo di 200 partecipanti è permesso agire con una dichiarazione di un professionista competente.
L’Uniformità della Legislazione Antincendio
Oggi si utilizza sempre più frequentemente un “testo unico” per ogni contesto normativo, pertanto è difficile comprendere come, particolarmente per un’area complessa come questa, si possa passare da un “testo unico” a diverse interpretazioni delle prescrizioni.
Questo è particolarmente evidente quando si tenta di identificare le attività di spettacolo pubblico e di intrattenimento a livello generale consultando i siti web dei comuni e delle prefetture.

Venendo al punto, la norma di tipo “verticale” introduce e completa specifiche disposizioni tecniche anti-incendio nel contesto delle norme tecniche previste dal decreto del Ministro dell’Interno del 3 agosto 2015.
L’art. 2 del D.M. 22 novembre 2022 – Campo di applicazione, afferma che le disposizioni tecniche dell’art. 1 possono essere usate nelle attività di intrattenimento. In questo contesto, il termine “attività” fa riferimento ai locali delineati al punto 65 del D.P.R. 151 /2011, anche se il TULPS non declina i locali così come originariamente.
Il riferimento alla normativa in questione è di natura prescrittiva. Un dettaglio che permette di citare una ulteriore discrepanza tra le disposizioni a carattere tecnico-amministrativo. Questo fenomeno è espresso chiaramente nel paragrafo G.1.25, dove viene illustrata la possibilità di attuare la disposizione indipendentemente dalle direttive elencate nel D.M. del 19/08/1996. Potremmo quindi dedurre che l’ambito di operatività dovrebbe essere identico e il grado di protezione atteso, a prescindere dalla normativa applicata, dovrebbe essere considerato “accettabile e bilanciato”, dato che entrambi i regolamenti fanno riferimento al Regolamento UE 305/2011 e ai punti dell’articolo 13 e 15 del D. Lgs. 139/06.
Uniformità nella Normativa Antincendio
Tuttavia, è necessario approfondire l’interpretazione del “punto 65” dell’allegato I del D.P.R. 151/2011, che dice: “Sala di spettacoli, luoghi di intrattenimento in generale, insediamenti e centri sportivi, palestre, sia pubbliche che private, con una capacità di oltre 100 persone, o

un’area interna lorda superiore a 200 mq. Le esposizioni temporanee di qualsiasi tipo, ospitate in locali o aree aperte al pubblico, sono escluse.”
Appare chiaro che le manifestazioni pubbliche sono escluse dall’ambito di applicazione della RTV15, mentre solo gli eventi di intrattenimento e spettacoli di interesse pubblico rientrano nel suo ambito di applicazione. Inclusi gli impianti sportivi menzionati nel D.M. del 18/03/1996 per questioni di sicurezza antincendio, sebbene siano storicamente classificati nell’ambito delle disposizioni citate in precedenza. Riguardo a questo, è importante sottolineare che la RTV 15 e le sezioni specifiche della RTO si occupano di questi particolari aspetti della sicurezza antincendio ricordati nel D.M. 18/03/1996.
Considerazioni o metodi supplementari possono risultare validi nel contesto valutato, non solo per il calcolo del grado di sicurezza. L’articolo 65 citato si riferisce al concetto generale di ritenzione, mentre la RTV si occupa specificamente della ritenzione.
- Installazioni e Strutture: Possono essere installati sistemi di sicurezza aggiuntivi per migliorare la protezione dell’area.
- Metodi Supplementari: È possibile adottare ulteriori metodi di valutazione per garantire che il livello di sicurezza soddisfi i requisiti richiesti.
- Ritenzione Generale: L’articolo 65 tratta della ritenzione in senso ampio, abbracciando diversi aspetti della sicurezza.
- Ritenzione Specifica: La RTV si focalizza su dettagli specifici relativi alla ritenzione, fornendo linee guida precise su come gestire situazioni particolari.
- Calcolo del Grado di Sicurezza: È essenziale considerare vari approcci per calcolare correttamente il grado di sicurezza, garantendo che tutte le potenziali minacce siano mitigate.
In sintesi, mentre l’articolo 65 offre una visione generale della ritenzione, la RTV fornisce dettagli specifici che sono cruciali per implementare efficacemente misure di sicurezza.
Ispezioni e Supervisioni per la Prevenzione dei Fuochi nelle Attività Pubbliche
L’appendice I al D.P.R. 151 /2011 include l’elenco delle operazioni sottoposte a ispezioni e supervisioni riguardanti la prevenzione dei fuochi. L’articolo 2 del sopracitato decreto cita l’appendice I e si riferisce espressamente alla particolare qualifica dell’attività (intrattenimenti e/o performance di natura pubblica, sia durature che temporanee), svolta sia in interni che esterni.
Tuttavia, l’articolo specifica subito dopo che l’ambito di applicazione copre le attività che devono essere ispezionate e monitorate per la
prevenzione dei fuochi, identificate nell’articolo 65 che, al contrario, si riferisce a luoghi, strutture e località, cioè astrae completamente il concetto di qualifica dell’attività (si potrebbe imputare l’incoerenza descrizione dell’articolo 65). Questo dettaglio è considerato importante rispetto alle altre RTV già emanate che, invece, si riferiscono non alle “attività”, ma alla loro effettiva categoria (scuole, uffici etc.).

Non è una questione di poco conto, vista l’ulteriore applicazione identificata nell’annesso D.M. 19/08/1996 e precedentemente nella Circolare 16/51 in cui si afferma che alcuni articoli di quest’ultima sono tutt’ora validi e lo saranno anche per la RTV 15.
In merito all’ambito di applicazione della suddetta regola, nell’appendice I, paragrafo V.15.1 della RTV viene ripreso e dettagliato il campo di applicazione di tale regola. Al punto 1. si esplicita che la stessa RTV include disposizioni sulla prevenzione di incendi relative alle attività di intrattenimento.
La frase “in genere” comprende le attività non regolate dal TULPS. Infine, si fa notare che anche un campo sportivo rientra nella categoria di luoghi di intrattenimento pubblico, applicandovi una normativa tecnica differente. La tutela antincendio è un elemento essenziale di qualunque ambiente, da quello di intrattenimento a quello di spettacolo generale. Come menzionato al punto 1, paragrafo V.1 delle definizioni, le attività soggette a tali norme attengono al regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773, come riportato anche nell’introduzione al terzo capoverso del medesimo decreto: un riferimento all’approvazione del codice unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Ispezioni e Supervisione delle Attività Pubbliche
Si segnala, a tal proposito, l’assenza di chiarezza del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che non fa distinzione tra le varie forme di intrattenimento pubblico e atti di spettacolo. Tale riferimento è invece trattato nei termini del D.M.19/08/1996 ed il D.M. 18/03/1996 che, in sintonia con la Circolare MI n. 16 del 15 febbraio 1951, stabiliscono le responsabilità operative del TULPS art.

808 in relazione agli impianti sportivi.
Pertanto, anche uno stadio o un campo sportivo, pur con un regolamento tecnico di applicazione più ampia, non facente riferimento unicamente alla prevenzione incendi, si considera come uno spazio di intrattenimento pubblico.
In considerazione di quanto detto, è necessario effettuare un’analisi delle manifestazioni pubbliche, anche se svolte in aree non delimitate, che possono diventare tali per l’implementazione di misure di sicurezza. In questi casi, il CPOSP (Commissione Provinciale Ordine Sicurezza Pubblica) può fare riferimento alle indicazioni della Commissione di Vigilanza Pubblico Spettacolo.
Inoltre, in vista della futura eliminazione del sistema duale, risulta utile definire a quale normativa fare riferimento, dal momento che, secondo la previsioni del Codice, le manifestazioni all’aperto non presentano alcuna particolarità. Si fa riferimento ai D.M. 10/09/1986 e 25/08/1989 che, in coerenza, fanno riferimento alla Circolare M.I. n.15 del 1951. In merito alla suscettibilità ai processi di prevenzione degli incendi, siamo orientati verso: spazi, capacità, area netta interna (indipendentemente dalla natura pubblica o privata dello show o l’entertainment, non di attività con differenti caratteristiche). Al contrario, per il RTV, il decreto riduce l’applicazione del nuovo RTV, come esposto nel paragrafo V.15.1 dello stesso, alle operazioni al punto 65 dell’appendice I al D.P.R. 151/2011 di entertainment e spettacolo in generale a prestazione pubblica realizzate al chiuso o all’aperto, incorporando anche quelle di identica natura temporanea, queste ultime non contemplate al punto 65 sopra citato.
Inoltre, secondo l’articolo 2, la regola tecnica precedente allegata al D.M. datato 19 agosto 1996 e s.m.i.: “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e pubblico spettacolo.” può essere applicata, come alternativa al nuovo strumento legislativo, esclusivamente per i locali di spettacolo e intrattenimento.
In questo scenario, la definizione dei termini: spazi, spettacolo pubblico, intrattenimento deve essere certo nel significato indicato.
La responsabilità penale è accidentale
Si ritiene appropriato, in questa situazione così ricca e indeterminata, prestare attenzione a quanto descritto nel libro Codice di prevenzione incendi commentato (edizione EPC 2019) alla pagina XXV: per quanto riguarda la responsabilità penale involontaria, attraverso il ricorso a un consulente del PIVI, o un esperto del giudice, potrebbe essere ripercorso e valutato il procedimento logico adottato dal professionista. È indubbio che nel contesto dell’applicazione del codice, c’è stato un cambiamento nelle modalità

d’applicazione delle normative tecniche vigenti. Questa sembra ignorare sia l’esistenza del doppio sistema, sia il fatto che un’operazione, controllata o meno per la prevenzione incendi, non può avere un grado di sicurezza che comunque deve essere assicurato, almeno nella soluzione equivalentemente tecnico-legale.
Una sottile osservazione dovrebbe essere posizionata nel quadro dell’attuale procedura penale, con la decisione basata “oltretutto in assenza di dubbi ragionevoli”. Le considerazioni sopra citate sembrano aprire un panorama inedito e indiscusso nel campo della prevenzione incendi, senza precedenti sulla valutazione della correttezza dell’operato di un professionista, ovvero sulla corretta procedura mentale seguita, oltre ogni dubbio ragionevole. Forse anche questo aspetto merita un’analisi accurata.
Ritornando al testo del RTV, punto 1, paragrafo V.15.2-Definizioni, vengono richiamati gli esempi nella nota: luoghi dove si allestiscono, le sale da gioco, sale da bingo, set cinematografici o televisivi con pubblico presente.
È importante notare che le RTV sono state progettate come parte integrante del cosiddetto codice di prevenzione incendi e di conseguenza fanno riferimento al linguaggio. Tuttavia, l’ambiguità persiste tra i luoghi in cui si svolgono le attività e la qualificazione delle attività che, secondo quanto riportato, non può essere solamente associata all’intrattenimento o esibizioni pubbliche.
Il malinteso risulta chiaramente anche dalla semplice lettura della definizione della sala (punto 3, paragrafo V.15.2), così come da quanto riportato al punto 2, lettera a), del paragrafo V.15.1 – Campo di applicazione: sono esclusi i luoghi non delimitati, poiché, sottolineiamo nuovamente, la specificità dell’ambito.
Norme RTV per la Prevenzione Incendi
L’applicazione della RTV è legata all’operatività piuttosto che agli ambienti o sedi specifiche. Tipicamente, questi ultimi devono assicurare le specifiche o le dimensioni necessarie, non l’attività in sé. Questo vale se ci si riferisce alla totalità delle proprietà

strutturali, architettoniche, di impianto, insieme agli aspetti gestionali. È consigliabile quindi, eliminare queste ambiguità per prevenire confusioni e interpretazioni fuorvianti che porterebbero all’inevitabile richiesta di ulteriori chiarimenti e precisazioni, utili anche per future valutazioni del merito.
Il riferimento indefinito ai cosiddetti ‘luoghi non delimitati’ genera incertezza interpretativa, viste le scarse descrizioni dettagliate – non delimitati da che cosa? Completamente, parzialmente, da barriere fisse, mobili, da edifici, oppure identificati semplicemente come un’area sul piano? Sembra che le ‘piazze’ (solo area urbana dato che non sono specificate in dettaglio) non possano essere incluse nella categoria dei luoghi non delimitati, dato che eventuali delimitazioni e ostacoli al libero movimento sono considerati fattori contestuali da valutare specificatamente nel rischio di incendio.
Esempi pratici:
Considerate le esibizioni di artisti (cantanti, musicisti, attori, ecc.) durante una fiera di paese in occasione della festa del santo patrono di un comune qualsiasi, in un’area che non prevede, a parte l’installazione di un palco attrezzato, alcun dispositivo per assistere alle performance, né la definizione di un’area dedicata allo scopo, né la delimitazione dell’area della festa in sé. Tuttavia, sembra comune l’organizzazione di spettacoli aperti al pubblico, indipendentemente dal luogo non delimitato, che non deve necessariamente essere una piazza.

Nel caso in cui si adottasse la definizione generica di ‘attività’ (processi organizzati in luoghi circoscritti che possono rappresentare un pericolo d’incendio o di esplosione), sembrerebbe che l’RTV sia idonea solo per l’area di posizionamento della pedana, come indicato dall’art. 1, comma 2, punto a) del D.M. 19/08/1996 e successive modifiche. Se optiamo per la descrizione di attività svolte all’aperto (G.1.5, punto 6 – forse più pertinente al contesto attuale): un’attività o una parte di essa, che include le vie di fuga, realizzata principalmente in uno spazio all’aperto, consentendo alla fiamma e al calore del fuoco di disperdersi, sembra che l’RTV sia applicabile esclusivamente all’area del palcoscenico e solo alle vie di fuga da esso. Questi ragionamenti derivano anche dalla quasi ma non completa comprensione che il DM 19/08/1996 forniva su questi scenari.
Per quanto riguarda le vie di fuga, la classificazione TO2, capitolo V.15.3, punto 2 (disponibile al paragrafo G.1.5, punto 6 – attività all’aperto, c’è una non chiara definizione di area delimitata). In questo contesto, viene introdotto il concetto di ‘vie di fuga’, che non ha un equivalente diretto nelle aree pubbliche; pertanto, il termine ‘via di distanziamento’ è stato introdotto. Questa premessa era chiaramente correlata alle caratteristiche osservabili in uno spazio pubblico classico (ad esempio, la presenza di marciapiedi, dislivelli, ecc.).
Procedure di Prevenzione Incendi
Rivolgendoci ora all’antincendio, al paragrafo V.15.4, la nota al punto 1 sembra, sotto certi aspetti, distorcere e confondere sia i diversi settori della sicurezza non specificamente legati all’antincendio, sia le definizioni degli eventi, rispetto a quanto suggerito dallo stesso punto 1, ovvero l’applicazione della metodologia descritta al paragrafo G.2.
Il paragrafo G.2.2 chiarisce senza ombra di dubbio che il documento si applica alla progettazione, esecuzione e gestione della sicurezza antincendio (‘non di altro tipo’, anche in riferimento al precedente decreto reale del 18 giugno 1931, n. 773). Questo dettaglio è inteso a sottolineare che nelle manifestazioni occasionali si deve fare una valutazione completa. Il concetto di pericolo non deve essere circoscritto unicamente al contesto della protezione da fuoco. I rischi associati, descritti nel punto 2 del paragrafo V.15.4, sono determinati seguendo l’approccio delineato nel capitolo G.3 (RTO). Nonostante ci si riferisca a una metodologia ben delineata, l’attività in questione si svolge all’aperto, in un’area aperta. Pertanto, per definire il “Rischio Vita” nel paragrafo G.3.2, si considerano le caratteristiche dominanti degli occupanti. Anche in caso di attività di intrattenimento pubblico, tali caratteristiche dipendono dalle attività svolte all’interno piuttosto che all’esterno. Di conseguenza, è necessario introdurre un’analisi dei rischi specifica per determinare l’approccio di protezione antincendio più appropriato.
Rispetto a un’attività in programma su un’area pubblica priva di strutture, sia per l’accoglienza degli occupanti, sia per qualsivoglia servizio legato alla fruizione dello spettacolo, e dove sfociano diverse attività (commerciali, residenziali, ecc.), con una precisa necessità di transito ed accesso:
- può essere considerata come delimitata? Quindi soggetta all’RTV esclusivamente perché sono presenti edifici perimetrali?
- che tipo di compartimentazione si dovrebbe predisporre, come specificato nel punto 4, lettera a) del paragrafo V.15.5.3?
Si precisa che nel punto 2 dello stesso paragrafo viene specificato che le aree in cui si svolge l’attività devono rispettare i requisiti di compartimentazione indicati nella tabella V.15-3, che esclude il caso TO2 dall’esenzione dei requisiti.
RTV e Sicurezza degli Spettatori
Per quanto riguarda il rischio di interferenza, nel caso di eventi in una “piazza” (di un centro storico), che rientrano nel campo di applicazione dell’RTV, è necessario valutare eventuali interferenze con altre attività.
Ciò avrebbe come conseguenze:
il riscontro dello stato delle autorizzazioni antincendio delle diverse attività situate nella piazza.
Il dettaglio che determina chi può avere accesso a queste informazioni potrebbe essere sancito tramite l’Ente Pubblico? Oppure attraverso un archivio accessibile e fornito dal C.N.W.F.?

È importante interpretare l’attuale livello di prestazione S.2 per gli edifici adiacenti e, se esso si trova al rango I o II, è necessario mantenere una distanza almeno equivalente all’abbattimento del muro dell’edificio.
Nonostante queste basilari indicazioni e analisi preliminari, il campo gode di una certa flessibilità nell’applicazione, che non deve essere confusa con le previsioni del codice il cui scopo è delineare una strategia adattata a ogni situazione singolare.
L’evoluzione sia tecnologica che legislativa dovrebbe mantenere il passo con la legge preesistente all’advancement tecnologico, aprendo all’esperienza del passato, rivisitata per l’attuale epoca e orientata verso sviluppi latenti e futuri.
In questo specifico contesto, si osserva una legislazione che vuole affrontare un tema particolare (la prevenzione di incendi, di competenza esclusiva del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco) senza amalgamarsi con altre legislazioni correlate alla tematica di sicurezza nel suo senso più ampio. Qui si profila la necessità per le entità, sia pubbliche che private, che sono coinvolte nelle procedure di autorizzazione di adottare un approccio cooperativo per la produzione di regolamenti che garantiscano la sicurezza dei cittadini nel loro complesso.
È inoltre evidente come sia fondamentale l’intervento del legislatore per istituire un sistema di linee guida che stabiliscano una metodologia da perseguire per la progettazione, l’implementazione, l’autorizzazione e la gestione di eventi che coinvolgono un gran numero di persone in aree non appositamente costruite e progettate per ospitare eventi pubblici o di intrattenimento. Per ulteriori dettagli, si rimanda all’inizio.
La direzione centrale per la sicurezza e la tutela del pubblico ha istituito un gruppo di lavoro dedicato alla gestione della folla.






